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I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia soggetti alla sovranita' italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito. La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art1 · fonte su Normattiva