Art. 22 — Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996
All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali". Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.
Testo vigente dal 3 marzo 1999
