Art. 1
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[1]L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, e' sostituito dal seguente:
[2]«I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati:
- a)Categoria magistrati: Tenente generale capo.......... grado 3° Tenente generale............... » 4° Maggior generale............... » 5° Colonnello.................... » 6° Tenente colonnello............. » 7° Maggiore....................... » 8° Capitano....................... » 9° Tenente........................ » 10°
- b)Categoria cancellieri: Colonnello..................... grado 6° Tenente colonnello.............. » 7° Maggiore........................ » 8° Capitano........................ » 9° Tenente......................... » 10° Sottotenente.................... » 11°
Testo in vigore dal 24 giugno 1942 al 31 dicembre 1967
