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[1]I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'eta' di 12 anni compiuti.

[2]Potranno pero' rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino gia' impiegati alla data dell'attuazione della presente legge.

[3]Salvo il disposto dell'articolo 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di eta' inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi eta'.

[4]Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di eta' inferiori ai 14 anni compiuti.

[5]Potranno pero' rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino gia' impiegati alla data della presente legge.

[6]Salvo ugualmente il disposto dell'articolo 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorche' non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di eta' minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.

Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art1 · fonte del testo