Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' deve essere interrotto da uno o piu' riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.

tolto: In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni puo' durare senza interruzioni per piu' di 6 ore.

tolto: Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potra' essere limitato ad un'ora, so il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'art. 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art8 · fonte del testo