Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' deve essere interrotto da uno o piu' riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.
tolto: In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni puo' durare senza interruzioni per piu' di 6 ore.
tolto: Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potra' essere limitato ad un'ora, so il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'art. 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art8 · fonte del testo