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[1]((Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'eta' di anni 12.
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[2]Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'eta' minima dovra' essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi eta'.
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[3]Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, ancorche' non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4 della legge 19 giugno 1902, i fanciulli d'eta' minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.
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[4]Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907. 148 parole tolte, 106 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essereaggiunto: Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelletolto: artiaggiunto: costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave,tolto: delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'eta' di 12 anni compiutiaggiunto: miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'eta' di anni 12.
tolto: Potranno pero' rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino gia' impiegati alla data dell'attuazione della presente legge.
tolto: Salvo il disposto dell'articolo 4, neiaggiunto: Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave,tolto: delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di eta' inferiore aiaggiunto: miniere e gallerie, l'eta' minima dovra' essere di 13 anni compiutitolto: eaggiunto: dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi eta'.
tolto: Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di eta' inferiori ai 14 anni compiuti.
tolto: Potranno pero' rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino gia' impiegati alla data della presente legge.
tolto: Salvo ugualmente il disposto dell'articolo 4, nei lavori pericolosiaggiunto: Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, ancorche' nontolto: sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di eta' minore diaggiunto: eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4 della legge 19 giugno 1902, i fanciulli d'eta' minore dei 15 anni compiuti e le donnetolto: minorenniaggiunto: fino a 21 anni compiuti.
aggiunto: Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.