Art. 12
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[1]L'esecuzione della presente legge e' affidata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degl'ispettori delle industrie, degl'ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.
[2]Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del Regolamento.
[3]I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'Autorita' giudiziaria competente.
[4]Copia ne sara' pure trasmessa per notizia alla Prefettura locale.
[5]Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907
