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[1]L'esecuzione della presente legge e' affidata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degl'ispettori delle industrie, degl'ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

[2]((Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento)).

[3]I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'Autorita' giudiziaria competente.

[4]Copia ne sara' pure trasmessa per notizia alla Prefettura locale.

[5]Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907. 12 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso tolto: negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e aggiunto: in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del tolto: Regolamento aggiunto: regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art12 · fonte del testo