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Nelle contravvenzioni, per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato puo' far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art14 · fonte del testo