Art. 2
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[1]Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel Regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.
[2]II libretto sara' conforme al modello che sara' stabilito nel Regolamento, verra' somministrato ai Comuni dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal Sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.
[3]Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.
[4]Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di quest'ultimo requisito, e' concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.
[5]L'uffiziale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.
[6]La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sara' a carico dei Comuni. Nel Regolamento sara' stabilito in quali casi la visita medica dovra' essere ripetuta.
[7]Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907
