Art. 2
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[1]Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel Regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.
[2]II libretto sara' conforme al modello che sara' stabilito nel Regolamento, verra' somministrato ai Comuni dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal Sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.
[3]((Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso d'incapacita' intellettuale certificato dall'autorita' scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.
[4]E' concesso un termine fino al 1° luglio 1910, affinche' possano mettersi in regola gl'industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877 n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di avere frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904 n. 182)).
[5]L'uffiziale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.
[6]La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sara' a carico dei Comuni. Nel Regolamento sara' stabilito in quali casi la visita medica dovra' essere ripetuta.
[7]Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
