Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di Sanita' e del Consiglio delle Industrie e del Commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di eta' inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.
[2]Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907
