Art. 4
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[1]((Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio superiore del lavoro, verranno determinati i lavori pericolosi, troppo faticosi, o insalubri vietati ai fanciulli di eta' inferiore ai 15 anni compiuti o alle donne minorenni)).
[2]Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.
Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
