Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 19 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per piu' di 8 nelle 24 ore dal giorno; non piu' di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non piu' di 12 ore le donne di qualsiasi eta'.
tolto: COMMA SOPPRESSO DALLAL. 7 LUGLIO 1907aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 416.
tolto: Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non superera' le ore 8 e mezzo.
tolto: La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi. aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art7 · fonte del testo