Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 19 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per piu' di 8 nelle 24 ore dal giorno; non piu' di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non piu' di 12 ore le donne di qualsiasi eta'.

tolto: COMMA SOPPRESSO DALLAL. 7 LUGLIO 1907aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 416.

tolto: Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non superera' le ore 8 e mezzo.

tolto: La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi. aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art7 · fonte del testo