Art. 7
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[1]I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per piu' di 8 nelle 24 ore dal giorno; non piu' di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non piu' di 12 ore le donne di qualsiasi eta'.
[2]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1907, N. 416)).
[3]((Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non superera' le ore 8 e mezzo.
[4]La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
