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[1]I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per piu' di 8 nelle 24 ore dal giorno; non piu' di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non piu' di 12 ore le donne di qualsiasi eta'.

[2]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1907, N. 416)).

[3]((Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non superera' le ore 8 e mezzo.

[4]La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi)).

Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907. 46 parole tolte, 57 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potra' temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando cio' sia imposto da necessita' tecniche ed economicheaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1907, N. 416.

aggiunto: Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non superera' le ore 8 e mezzo.

aggiunto: La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art7 · fonte del testo