Art. 8
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[1]Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' deve essere interrotto da uno o piu' riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.
[2]In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni puo' durare senza interruzioni per piu' di 6 ore.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907
