Disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori, ecc
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Alle donne di qualsiasi eta' e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
