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[1]L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente:
[2]«Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:
- a)gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
[3]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[4]a 56 anni di eta' se capitani;
[5]a 55 anni di eta' se subalterni;
[6]per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;
- b)gli ufficiali della Regia aeronautica:
[7]se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:
[8]a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;
[9]a 48 anni di eta' se capitani;
[10]a 45 anni di eta' se subalterni;
[11]se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:
[12]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[13]a 56 anni di eta' se capitani;
[14]a 55 anni di eta' se subalterni;
[15]se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:
[16]a 58 anni di eta'». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "L'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 459, per quanto riguarda gli ufficiali della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali della Regia aeronautica cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva: a) se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo naviganti: a 54 anni di eta' se ufficiali superiori; a 50 anni di eta' se capitani o subalterni; b) se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, al Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato: a 58 anni di eta' se ufficiali superiori; a 56 anni di eta' se capitani; a 55 anni di eta' se subalterni; se capitani e ufficiali subalterni nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico: a 58 anni di eta'".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 10 luglio 1937
