Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1930 al 7 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente:
[2]«Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:
- a)gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
[3]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[4]a 56 anni di eta' se capitani;
[5]a 55 anni di eta' se subalterni;
[6]per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;
- b)gli ufficiali della Regia aeronautica:
[7]se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:
[8]a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;
[9]a 48 anni di eta' se capitani;
[10]a 45 anni di eta' se subalterni;
[11]se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:
[12]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[13]a 56 anni di eta' se capitani;
[14]a 55 anni di eta' se subalterni;
[15]se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:
[16]a 58 anni di eta'».
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 7 dicembre 1932
