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[1]L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente:

[2]«Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

  • a)gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

[3]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;

[4]a 56 anni di eta' se capitani;

[5]a 55 anni di eta' se subalterni;

[6]per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;

  • b)gli ufficiali della Regia aeronautica:

[7]se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:

[8]a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;

[9]a 48 anni di eta' se capitani;

[10]a 45 anni di eta' se subalterni;

[11]se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:

[12]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;

[13]a 56 anni di eta' se capitani;

[14]a 55 anni di eta' se subalterni;

[15]se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:

[16]a 58 anni di eta'».

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art1 · fonte del testo