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[1]L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente:
[2]«Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:
- a)gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
[3]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[4]a 56 anni di eta' se capitani;
[5]a 55 anni di eta' se subalterni;
[6]per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;
- b)gli ufficiali della Regia aeronautica:
[7]se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:
[8]a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;
[9]a 48 anni di eta' se capitani;
[10]a 45 anni di eta' se subalterni;
[11]se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:
[12]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[13]a 56 anni di eta' se capitani;
[14]a 55 anni di eta' se subalterni;
[15]se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "L'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 459, per quanto riguarda gli ufficiali della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali della Regia aeronautica cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva: a) se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo naviganti: a 54 anni di eta' se ufficiali superiori; a 50 anni di eta' se capitani o subalterni; b) se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, al Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato: a 58 anni di eta' se ufficiali superiori; a 56 anni di eta' se capitani; a 55 anni di eta' se subalterni; se capitani e ufficiali subalterni nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico: a 58 anni di eta'".
Il Regio D.L. 29 aprile 1937, n. 894, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1938, n. 156, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al comma b) dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 459, quale fu sostituito dall'art. 43 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, sono aggiunte, dopo le parole: al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, le seguenti: al Corpo sanitario aeronautico".
Testo in vigore dal 10 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
