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Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-ter, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter.

Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 7 aprile 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 105/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-'quater', terzo comma, inserito dall'art. 20 L. 13 settembre 1982 n. 646, nella parte in cui prevede l'immediata esecutivita` del provvedimento di decadenza pronunciato nei confronti dei soggetti terzi mentre nei confronti del prevenuto l'operatività della decadenza presuppone la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, non sussistendo omogeneità tra le situazioni, giacché la decadenza pronunciata nei confronti dei terzi scaturisce da un procedimento giudiziale in cui è assicurato il diritto di difesa, mentre la decadenza nei confronti del prevenuto, prevista 'ope legis', è pronunciata dalla pubblica amministrazione.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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