Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 2009 al 4 aprile 2010. Leggi il testo vigente →

Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti ((nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari)). Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. (( Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti caute-lari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E' conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione. 4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societa' sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile))

Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 4 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2sexies · fonte su Normattiva