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Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91; secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1971

    Questione infondata
    30 marzo 1971

    È manifestamente infondata la questione di legittimità. costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) proposta in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che vi sarebbe disparità di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. Ed invero, la maggiore severità della sanzione è giustificata dalla circostanza della sottoposizione, con provvedimento del giudice, alla suddetta misura, cioè della maggiore pericolosità del colpevole, definitivamente accertata, sia pure per indizi.

    Art. 3 cost. · Art. 6 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art6 · fonte del testo