Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
Art. 5 — Durata degli organi elettivi regionali
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Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
Testo in vigore dal 5 luglio 2004 al 1 gennaio 2015
