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Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Testo in vigore dal 5 luglio 2004 al 1 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art5 · fonte su Normattiva