Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 2015 al 21 aprile 2020. Leggi il testo vigente →

Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio ((o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori)).

Testo in vigore dal 18 marzo 2015 al 21 aprile 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art5 · fonte su Normattiva