Art. 5 — Durata degli organi elettivi regionali
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Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 aprile 2020, n. 26
5IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato: a) [...]; b) [...]; c) [...]; d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni gia' compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime".
Testo in vigore dal 21 aprile 2020 al 20 giugno 2020
