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Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione ((e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2015 al 18 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art5 · fonte su Normattiva