Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11
Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 9 marzo 1971
