Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti

Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 marzo 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 9 marzo 1971. 31 parole tolte.

tolto: I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore.Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;606~art5 · fonte del testo