Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11
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I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore. Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 9 marzo 1971
