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L'art. 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11. In caso di comprovata necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti, purche' risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune. Per la nomina ogni consigliere comunale non puo' trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o piu' vice-presidenti. I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione. I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 25 maggio 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 281/1989

    Ha colpito questo articolo
    18 maggio 1989

    COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE COMUNALE PER I TRIBUTI LOCALI L'art. 47, ultimo comma, della legge n. 703 del 1952, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, viola l'art. 108, comma secondo, Cost., in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina. - v. S.nn. 49/1968 e 25/1976).

    Art. 47 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 6/1969

    Questione infondata
    6 febbraio 1969

    Trattandosi di organi di amministrazione contenziosa, i principi della Costituzione sulla indipendenza dei giudici ordinari e speciali (artt. 102 e 108 della Costituzione) non sono applicabili nei confronti della norma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle commissioni comunali per i tributi locali.

    Art. 102 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art47 · fonte del testo