Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 25 maggio 1989. Leggi il testo vigente →
L'art. 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11. In caso di comprovata necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti, purche' risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune. Per la nomina ogni consigliere comunale non puo' trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o piu' vice-presidenti. I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione. I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 25 maggio 1989
