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La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, e' aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1 gennaio 1952. A decorrere dal 1 luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle Forze di Polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
