Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, e' aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1 gennaio 1952. A decorrere dal 1 luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle Forze di Polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1962

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1962

    pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe: respinge le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale…

    Art. 23 cost. · Art. 195 Testo unico la finanza locale · Art. 332 Testo unico la finanza locale · Art. 9 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art5 · fonte del testo