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Gli investimenti previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa; l'importazione di detti macchinari e' soggetta alle disposizioni vigenti in materia. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito e' determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati. Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non puo' essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se questo ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'art. 1, sempre pero' nell'importo derivante da eventuali successivi realizzi.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989
