Chiunque essendo tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. ((Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilita')).

Testo vigente dal 7 settembre 2010

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 99/2017

    Questione infondata
    10 maggio 2017

    Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie, nel giudizio incidentale avente ad oggetto gli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalle precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza e di inammissibilità di identiche questioni, pronunciate, rispettivamente, con le ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001 e con la sentenza n. 81 del 2014). ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991, sulla preclusione alla riproposizione della questione nel corso del medesimo giudizio ).

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 81/2014

    Questione inammissibile
    8 aprile 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, parzialmente trasfuso nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, impugnato in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 42 Cost. in quanto, comminando, per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti contemplati dal precedente art. 30, la pena minima di due anni di reclusione e di euro 10.329 di multa, nonché la confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo dell'alienazione, delineerebbe un trattamento sanzionatorio eccessivamente sproporzionato. L'intervento richiesto dal rimettente per porre rimedio ad un indubbio profilo di criticità del paradigma punitivo considerato è impraticabile in quanto l'auspicata sostituzione dei censurati minimi edittali con quelli previsti dagli artt. 23 e 24 cod. pen. concreterebbe l'invasione di un campo - quale la rimodulazione delle sanzioni penali - riservato alla discrezionalità del legislatore, stante il carattere tipicamente politico degli apprezzamenti sottesi alle scelte sanzionatorie. L'esercizio di tale discrezionalità è censurabile sul piano della legittimità costituzionale solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Inoltre, il rimettente, lamentando che il reato in esame sia punito in modo irragionevolmente uguale ad altra fattispecie in assunto più grave (il trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12- quinquies del d.l. n. 306 del 1992), finisce per demandare inammissibilmente alla Corte il compito di scegliere, in modo "creativo", la pena da sostituire a quella censurata, così da "scaglionare" le ipotesi in comparazione sul piano sanzionatorio: operazione ad essa preclusa. Né, d'altra parte, il parametro cui agganciare l'intervento di riequilibrio potrebbe essere rappresentato dalle norme generali sull'entità minima dei diversi tipi di pena (artt. 23 e 24 cod. pen.), poiché lo stesso allineamento a tali minimi è una scelta non "a rime obbligate": diversamente opinando, si verrebbe ad affermare l'inaccettabile principio che tutte le volte in cui si riscontri che due reati di diversa gravità sostanziale sono puniti con pene eguali, la pena minima del reato meno grave dovrebbe essere ridotta a quindici giorni di reclusione e ad euro cinquanta di multa. Con riferimento, poi, alla confisca obbligatoria, il petitum risulta indeterminato in quanto il giudice a quo , nel lamentare l'impossibilità di «graduare» la risposta sanzionatoria rispetto all'effettivo disvalore del fatto, non indica l'esatta direzione dell'intervento richiesto: se, cioè, questo debba consistere nella eliminazione tout court della confisca, ovvero nella sua trasformazione in confisca facoltativa, ovvero ancora nella previsione della possibilità di una confisca solo parziale (intervento comunque precluso alla Corte poiché costituente una innovazione di sistema). - Sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della l. n. 646 del 1982, v. le citate ordinanze nn. 442/2001, 362/2002 e 143/2002, che, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale (oggi superato) teso ad escludere «la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione», riteneva le suddette norme espressive della non arbitraria né irragionevole discrezionalità legislativa in materia di illeciti e sanzioni penali. - Sul carattere tipicamente politico degli apprezzamenti sottesi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, riservati, pertanto, alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009, 324/2008 e 394/2006. - Sull'impossibilità per la Corte di rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore, per l'ipotesi di mancato riscontro di una sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione, ed in presenza di una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, v. la citata sentenza n. 22/2007. - Sull'impossibilità per la Corte di operare un intervento di trasformazione della confisca tout court in confisca solo parziale, traducendosi questo in una innovazione di sistema, v. la citata sentenza n. 252/2012.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 42 cost. · Art. 31 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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  • Ordinanza n. 362/2002

    Questione infondata
    18 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni. - Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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