Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Art. 24 — Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 15 aprile 1999
