Art. 21 — Retribuzione pensionabile
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A decorrere dal 1 gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' soltanto quella indicata alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 20. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui ai quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera c), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino, ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalita' previste dal primo comma del successivo articolo 22. L'elemento di cui alla lettera d) e' computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma. Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonche' le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni privilegiate di invalidita' per causa di servizio. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971
