A conferma delle decisioni di manifesta infondatezza già pronunciate sulla medesima questione va ribadito che, in materia di pensioni e quindi, nel caso, nella disciplina delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, sussiste la discrezionalità del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessità di bilancio ed alla finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Va altresì rilevato che, ai fini dell'attuazione del riordino della materia è stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e che tale articolo, secondo quanto affermato dalla Corte con sent. n. 72/1990, è riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297; 9 legge 14 aprile 1985, n. 140; e 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983, e dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo via via fissato con massimale di pensione). - S. n. 173/1986 e O. n. 120/1989.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.