Art. 9 — Massimale di retribuzione pensionabile
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.
Testo vigente dal 19 aprile 1985
