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Per l'anno 1989 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle universita', nonche' di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.3 Per il medesimo anno 1989 non si da' luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.3 Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno."
Testo in vigore dal 31 dicembre 1989 al 15 gennaio 1991
