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Nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole "liberta' provvisoria", sono aggiunte le altre: "o sull'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale".
Testo in vigore dal 14 agosto 1982 al 16 agosto 1984
