Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435

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Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta sul reddito complessivo dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle ritenute di acconto applicate alla fonte, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1. In caso di omesso versamento della differenza di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Se l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1 e' inferiore al minore ammontare tra il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato o che avrebbe dovuto essere dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute di acconto, e il 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma, al netto delle ritenute di acconto, sull'importo versato in meno si applicano la soprattassa del 15 per cento e l'interesse in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il versamento. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

Testo in vigore dal 5 aprile 1977 al 20 ottobre 1977

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art2 · fonte su Normattiva