Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 ottobre 1977 al 27 luglio 1978. Leggi il testo vigente →
((Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del precedente comma non si applicano:
- a)quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- b)quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto)).
Testo in vigore dal 20 ottobre 1977 al 27 luglio 1978
