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Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

  • a)essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante la condizione di reciprocita';
  • b)non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' di autoriparazione;
  • c)essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attivita'. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
  • a)avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
  • b)avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
  • c)avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1992 al 21 gennaio 1996

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