Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Art. 9 — Indennità militare
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A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
- a)ufficiali e sottufficiali.......... L. 75.000;
- b)sergenti................... " 30.000. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:
- a)maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;
- b)tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;
- c)capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 7 ottobre 1995
