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I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore. E' altresi' subordinata alla prestazione di cauzione, qualora questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilita' delle merci da importare. La misura della cauzione e' stabilita con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. La cauzione puo' essere sostituita da, fidejussione bancaria. ((Il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non e' necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti)).
Testo in vigore dal 15 maggio 1962 al 1 gennaio 1989
