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Il versamento della cauzione va effettuato presso la banca incaricata del pagamento anticipato all'estero ovvero della consegna dei documenti. La fidejussione va prestata, in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, da una delle aziende di credito designate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per il tesoro, tra quelle indicate dall'art. 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141.

Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 1 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art2 · fonte del testo