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Qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'Erario dello Stato. Quando sia stata fornita la prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata, parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importato, L'incameramento totale o parziale ha luogo con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. La fidejussione, prestata dall'importatore in sostituzione della cauzione, e' soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 1 gennaio 1989
