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Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, ((non si fa luogo all'incameramento)), totale o parziale. In tal caso, il Ministro per il commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.
Testo in vigore dal 15 settembre 1952 al 1 gennaio 1989
