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Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, ((non si fa luogo all'incameramento)), totale o parziale. In tal caso, il Ministro per il commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.

Testo in vigore dal 15 settembre 1952 al 1 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1952 al 15 settembre 1952. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, non si fa luogo tolto: all'incartamento aggiunto: all'incameramento, totale o parziale. In tal caso, il Ministro per il commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art5 · fonte del testo