Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1952 al 15 settembre 1952. Leggi il testo vigente →

Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, non si fa luogo all'incartamento, totale o parziale. In tal caso, il Ministro per il commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.

Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 15 settembre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art5 · fonte del testo