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[1]Al trattamento di quiescenza del personale considerato negli articoli 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, e 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e che sara' inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia, provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli provinciali dell'economia che hanno assorbito le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari dai quali il personale stesso proviene.

[2]Sono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia i fondi che le assorbite Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari hanno accantonato sotto qualsiasi forma pel trattamento di quiescenza del proprio personale.

[3]Al detto personale e' conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, l'entita' del quale sara' stabilita:

  • a)pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;
  • b)pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071.

[4]Il trattamento di quiescenza del personale assunto direttamente nei ruoli da istituire per il personale degli Uffici provinciali dell'economia e' regolato con le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

[5]Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme pel trattamento di quiescenza del personale di cui ai primi tre commi e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;16~art4 · fonte del testo