Art. 51 — Conferimento di funzioni superiori
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L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore e' attribuito dalle stesse autorita' competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta. Ai fini del conferimento dell'incarico, dovra' tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
